PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 19 ottobre 2020
(GU n. 268 del 28-10-2020)
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4
settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione on. Fabiana Dadone;
Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare,
l’art. 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile
per il pubblico impiego;
Visto l’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio
2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che «al
fine di assicurare la continuita’ dell’azione amministrativa e la
celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
adeguano l’operativita’ di tutti gli uffici pubblici alle esigenze
dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle
attivita’ produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre
2020, in deroga alle misure di cui all’art. 87, comma 1, lettera a),
e comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il
lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la
flessibilita’ dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione
giornaliera e settimanale, introducendo modalita’ di interlocuzione
programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza
con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate
di cui al comma 1, lettera b) del medesimo art. 87, al cinquanta per
cento del personale impiegato nelle attivita’ che possono essere
svolte in tale modalita’»;
Visto il citato art. 263 e, in particolare, il terzo periodo del
comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell’evolversi della
situazione epidemiologica, con uno o piu’ decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalita’
organizzative e fissati criteri e principi in materia di
flessibilita’ del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo
il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 di
proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa
del sistema di allerta COVID-19, nonche’ per l’attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.», e in particolare l’art.
1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;
Viste le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n.
2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020;
Visto il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei
dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza
sanitaria da «COVID-19» del 24 luglio 2020 «Rientro in sicurezza»,
sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e le
organizzazioni sindacali;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13
ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
18 ottobre 2020 e, in particolare, l’art. 3, comma 3 del primo il
quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalita’
stabilite da uno o piu’ decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’art.
263, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Ritenuto necessario stabilire, per le pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in fase di prima applicazione del terzo periodo del comma 1 del
citato art. 263, specifiche modalita’ organizzative e fissare criteri
ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilita’ del
lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalita’ agile;
Ritenuto, alla luce del quadro normativo correlato all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nonche’ della primaria esigenza della
tutela della salute dei lavoratori, di dover individuare modalita’
organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni al fine
di assicurare l’applicazione del lavoro agile, con le misure
semplificate di cui al comma 1, lettera b) del citato art. 87 ad
almeno il cinquanta per cento del personale impiegato nelle attivita’
che possono essere svolte in tale modalita’;
Considerata la necessita’ di fornire un quadro ricognitivo organico
della disciplina sul lavoro agile nell’emergenza;
Considerata altresi’ la necessita’ di garantire, in relazione alla
durata e all’evolversi della situazione epidemiologica, l’erogazione
dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarita’,
continuita’ ed efficienza, cosi’ come previsto dal citato art. 263;
Ritenuto, altresi’, necessario adeguare le misure di organizzazione
del lavoro pubblico anche commisurando la percentuale del citato art.
263, comma 1, al concreto evolversi della situazione epidemiologica
da COVID-19 ed alle correlate misure di contenimento, nonche’ alla
durata dello stato di emergenza;
Decreta:
Art. 1 Lavoro agile
1. Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una
delle modalita’ ordinarie di svolgimento della prestazione
lavorativa.
2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non e’
richiesto l’accordo individuale di cui all’art. 19 della legge 22
maggio 2017, n. 81.
3. Il lavoro agile puo’ avere ad oggetto sia le attivita’
ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o
in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di
lavoro, attivita’ progettuali specificamente individuate tenuto conto
della possibilita’ del loro svolgimento da remoto, anche in relazione
alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto
disposto all’art. 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in
presenza e giornate lavorate da remoto.
4. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalita’
agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita’ e della progressione di carriera.
Art. 2 Definizioni
1. Per «dirigente» si intende il dirigente di livello non generale,
responsabile di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non
presente, la figura dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti
in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento e’ da
intendersi a una figura apicale individuata in coerenza con i
relativi ordinamenti.
2. Il «lavoratore fragile» richiamato nel presente decreto viene
definito tale con esclusivo riferimento alla situazione
epidemiologica e va individuato nei soggetti in possesso di
certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi
dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Per «mappatura delle attivita’» si intende la ricognizione,
svolta da parte delle amministrazioni in maniera strutturata e
soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in
base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere
svolti con modalita’ agile.
4. Per «accesso multicanale» alla pubblica amministrazione si
intende l’accesso dell’utenza in presenza o attraverso l’utilizzo di
ogni mezzo informatico, telefonico o tecnologico.
Art. 3 Modalita’ organizzative
1. Ai fini di cui all’art. 1, tenuto conto della mappatura di cui
all’art. 2, comma 3, e, comunque, anche qualora essa non sia stata
ancora completata dalle amministrazioni e salva la vigenza di
disposizioni gia’ definite dalle amministrazioni, ciascun dirigente,
con immediatezza:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile
almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attivita’
che possono essere svolte secondo tale modalita’, tenuto conto di
quanto previsto al comma 3;
b) adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all’art. 21-bis
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche’, di
norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad
assicurare lo svolgimento di attivita’ in modalita’ agile anche
attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento come definite dai Contratti
collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attivita’ di
formazione professionale;
c) adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative
necessarie per consentire lo svolgimento delle attivita’ di
formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge
attivita’ di lavoro in presenza;
d) favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a),
tesa ad assicurare, nell’arco temporale settimanale o
plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento
dell’attivita’ in modalita’ agile e di quella in presenza, tenendo
comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il
distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori
negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di
sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;
e) tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i
profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilita’
manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalita’ di lavoro
agile, secondo criteri di priorita’ che considerino le condizioni di
salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di
questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di
quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di
domicilio e la sede di lavoro, nonche’ del numero e della tipologia
dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di
percorrenza.
2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attivita’ in modalita’
agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i
dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovono
l’accesso multicanale dell’utenza. E’ in ogni caso consentito, ai
sensi dell’art. 87, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora
l’amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di
propri.
3. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della
situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali
piu’ elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le
potenzialita’ organizzative e con la qualita’ e l’effettivita’ del
servizio erogato.
4. Le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni
in modalita’ a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
Art. 4 Flessibilita’ del lavoro
1. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti
necessari al raggiungimento della sede di servizio e – in presenza di
realta’ dimensionalmente significative – allo scopo di evitare di
concentrare l’accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza
nella stessa fascia oraria, l’amministrazione, ferma restando la
necessita’ di assicurare la continuita’ dell’azione amministrativa e
la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di
flessibilita’ oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a
quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali
definito dai Contratti collettivi nazionali.
2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento
domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’art. 21-bis,
commi 1 e 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore,
che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata,
svolge la propria attivita’ in modalita’ agile. Nei casi in cui cio’
non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, e’
comunque tenuto a svolgere le attivita’ assegnate dal dirigente ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto. In ogni
caso, si applica il comma 5 dell’art. 21-bis del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126.
3. L’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo
svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli
minorenni, disposti dall’autorita’ sanitaria competente per il
COVID-19, e’ equiparata al servizio effettivamente prestato.
Art. 5 Svolgimento dell’attivita’ di lavoro agile
1. Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi
vincoli di orario e di luogo di lavoro.
2. In ragione della natura delle attivita’ svolte dal dipendente o
di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente, il
lavoro agile puo’ essere organizzato per specifiche fasce di
contattabilita’.
3. Nei casi di prestazione lavorativa in modalita’ agile, svolta
senza l’individuazione di fasce di contattabilita’, al lavoratore
sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Art. 6 Valutazione e monitoraggio
1. Le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e
valutazione della performance alle specificita’ del lavoro agile
rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al
raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti
organizzativi.
2. Il dirigente, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la
valutazione dei risultati, monitora e verifica le prestazioni rese in
modalita’ agile da un punto di vista sia quantitativo sia
qualitativo, secondo una periodicita’ che tiene conto della natura
delle attivita’ svolte dal dipendente, in coerenza con i principi del
sistema di misurazione e valutazione della performance adottato
dall’amministrazione.
3. L’amministrazione, anche ai fini del monitoraggio, assicura
un’adeguata, periodica informazione sul lavoro agile, secondo le
modalita’ indicate dal Dipartimento della funzione pubblica. Essa
garantisce altresi’ la verifica dell’impatto del lavoro agile sulla
complessiva qualita’ dei servizi erogati e delle prestazioni rese,
tenuto conto dei dati e delle eventuali osservazioni provenienti
dall’utenza e dal mondo produttivo.
Art. 7 Relazioni sindacali
1. Le amministrazioni potranno attivare il confronto con i soggetti
sindacali, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, ai
sensi del protocollo del 24 luglio 2020.
Art. 8 Ambito di applicazione
1. Le misure del presente provvedimento si applicano alle
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020. Le
altre amministrazioni pubbliche, gli organi di rilevanza
costituzionale, nonche’ le autorita’ amministrative indipendenti, ivi
comprese la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito
della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi
di cui al presente decreto.
Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di
controllo, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 ottobre 2020
Il Ministro: Dadone
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg.ne n. 2397
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